La Real Martinese perde il primato. La società sammaritana infatti nonostante sul campo non ha mai perso, subisce però una sonora sconfitta dal giudice sportivo. I rosanero infatti hanno schierato il calciatore Giuseppe Rinaldi, il quale nell’ultima giornata del campionato 2010/2011 veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica di una giornata di gara, quale calciatore non espulso dal campo, per recidività inammonizioni (IV infrazione). Tale squalifica, non rientrando nell’ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all’espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva a quella della pubblicazione della sanzione nel citato Comunicato Ufficiale. Orbene, nella gara Virtus Talanico I Pol. Boys Curti del 15.05.2011, ultima di Campionato della stagione 2010/2011 e prima gara immediatamente successiva a quella della pubblicazione della squalifica a suo carico, il calciatore Rinaldi Giuseppe è stato inserito nella distinta ufficiale di gara ed utilizzato, oltretutto (anche se ciò non rileva) per l’intera durata della gara, con il numero undici, non scontando, così, la giornata di squalifica a suo carico. Ai sensi e per gli effetti dell’arte 22, comma 6, C.G.S., la squalifica a suo carico avrebbe dovuto essere, quindi, scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova società (Rinascita Sannicolese), successiva alla data di pubblicazione della sanzione sul già richiamato Comunicato Ufficiale. Nel caso che ci occupa, la sanzione avrebbe dovuto essere espiata esattamente in occasione della prima giornata di Campionato della stagione sportiva 2011/2012. Per quel che concerne l’anno sportivo in corso, egli è stato inserito in distinta (presupposto giuridico-sportivo per non scontare la sanzione) ed ha partecipato, senza soluzione di continuità, alle gare della società Rinascita Sannicolese, di seguito specificate: Bayern Camigliano /Rinascita Sannicolese del 30.10.2011 (prima giornata del Campionato Regionale di Seconda Categoria della stagione 2011/2012), Rinascita Sannicolese / Casale di Teano del 5.11.2011 e quella oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza, in ragione del principio cosiddetto della “perpetuatio santionatoria”, il nominato calciatore Rinaldi Giuseppe ha partecipato, alla gara de qua, non avendone titolo, non avendo scontato la giornata di squalifica a suo carico e, dunque, versando in posizione irregolare agli effetti disciplinari, la società Rinascita Sannicolese deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia sportiva.