Respinto il ricorso per Cellole-Sant’Arpino



L' attaccante del Cellole Francesco Ruberto

Sospiro di sollievo per la società del presidente Angelino. Il Giudice sportivo ha respinto il reclamo presentato dal Cellole riguardo la partita persa contro il Sant’ Arpino 1-2 risalente alla ottava giornata di ritorno. Con questa sentenza non cambia nulla in termini di classifica. Il Sant’ Arpino rimane secondo ed affronterà la Real Ortese nel primo turno play-off, il Cellole invece si gode la sua meritata salvezza

ECCO LA SENTENZA DEL GIUDICE SPORTIVO:



Il G.S.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, la società Cellole ha proposto il reclamo in esame sulla base di una presunta partecipazione irregolare alla gara, sotto il profilo disciplinare, da parte del calciatore Pellino Nicola, nato il 31.05.1992, n. 4 della distinta ufficiale di gara della società Città di Sant’Arpino. Egli, invero, era gravato da due giornate di squalifica, quale calciatore non espulso dal campo, in relazione alla gara del Campionato Regionale di Promozione del 6.02.2011, Città di Sant’Arpino-Boys Caivanese, come dal Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 87 del 10.02.2011, pag. 1742. Ad avviso della reclamante, la richiamata squalifica sarebbe stata impeditiva della legittima partecipazione, alla gara in epigrafe, da parte del nominato calciatore. Viceversa, l’art. 22, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva prescrive testualmente: “Il calciatore, colpito da squalifica per una o più giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. L’innanzi trascritta innovazione normativa (peraltro, non più recente) ha sostanzialmente modificato il precedente dettato della norma di riferimento, che sanciva l’incompatibilità di utilizzo, in gara ufficiale, di un calciatore squalificato, nello stesso giorno solare, nel quale egli non avrebbe potuto prendere parte ad una gara, in ragione di squalifica a suo carico per un’infrazione verificatasi in occasione di un evento agonistico di un’altra squadra della medesima società. A seguito della modifica citata, invece, il riferimento è esclusivo alla “squadra nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. È di palmare evidenza che, nella circostanza, si sia al cospetto di un calciatore squalificato in relazione ad una gara del Campionato di Promozione, che, di conseguenza, aveva pieno titolo per partecipare, sia pure ed anche nello stesso giorno solare nel quale avrebbe dovuto scontare una parte della squalifica a suo carico, ad una gara ufficiale di altro Campionato della stessa società di appartenenza. Dunque, è assolutamente ininfluente ed irrilevante, ai fini della regolare espiazione della prima giornata di squalifica, la circostanza che il nominato calciatore abbia partecipato, nello stesso giorno solare (12.02.2011, nel quale si disputava anche la gara Aenaria-Città di Sant’Arpino del Campionato Regionale di Promozione), in cui avrebbe dovuto scontare la prima giornata di squalifica a suo carico, alla gara Vis San Nicola-Città di Sant’Arpino del Campionato Regionale di Attività Mista. Deve precisarsi che, prima della disputa della gara in esame, il calciatore in argomento ha scontato entrambe le giornate di squalifica a suo carico, non partecipando alle gare del Campionato Regionale di Promozione del 12.02.2011, innanzi citata, e del 19.02.2011 (Città di Sant’Arpino-Vitulazio) e non essendo stato inserito nelle rispettive distinte di gara. Deve, dunque, concludersi per la regolare partecipazione del calciatore in parola alla gara in epigrafe.


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