Sentenza choc della Corte di Giustizia Federale che nel pomeriggio di oggi ha escluso il Potenza dalla Prima Divisione di Lega Pro. Nell’ambito dell’illecito sportivo di due stagioni fa tra i lucani e la Salernitana. I campani, a loro volta, sono stati penalizzati di sei punti ed hanno ormai un piede e mezzo in Prima Divisione. La notizia ha fatto subito il giro d’Italia facendo ipotizzare un doppio scenario: concedere la vittoria 3-0 a tavolino per tutte le altre compagini che avrebbero dovuto incontrare i rossoblù di Capuano. L’altra, più suggestiva e che aprirebbe una serie di polemiche e ricorsi: togliere tutti i punti a quelle squadre che avevano fatto risultato contro i potentini. Se lunedì la Lega confermasse questa teoria il Real Marcianise si ritroverebbe a quota 21 a ben otto lunghezze dalla quint’ultima piazza occupata dal Lanciano. Questa la nuova classifica:
VERONA 43
PESCARA 41
PORTOGRUARO 41
REGGIANA 38
TERNANA 36
COSENZA 36
TARANTO 36
RIMINI 36
RAVENNA 33
CAVESE 33
SPAL 32
ANDRIA 30
LANCIANO 29
FOGGIA 28
GIULIANOVA 25
PESCINA 24
MARCIANISE 21
ECCO L’ESTRATTO DEL COMUNICATO DELLA LEGA PRO
RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL
PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI:
1) POSTIGLIONE GIUSEPPE, PRESIDENTE POTENZA SPORT CLUB S.R.L., GIUZIO
PASQUALE ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETÀ;
DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 6 C.G.S.;
E DELLE SOCIETÀ:
2) POTENZA SPORT CLUB S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 3
E 4 COMMA 1 C.G.S PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE
ASCRITTA AI SUOI DIRIGENTI;
3) SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. DALLA VIOLAZIONE DELL’ ART. 4, COMMI
1 E 5 C.G.S,
VIOLAZIONI ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO PER L’ILLECITO
SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA POTENZA/SALERNITANA DEL 20.4.2008 –
NOTA PROT. 448/1173PF07/08/SP/MA DEL 24.7.2008 (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7 agosto 2008)
La C.G.F.,
– dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Procura Federale nei
confronti di Pasquale Giuzio;
– dichiara ammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Procura Federale nei
confronti del Potenza Sport Club S.r.l., della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. e di Giuseppe
Postiglione e lo accoglie e, per l’effetto:
a) dispone l’esclusione del Potenza Sport Club S.r.l dal campionato di competenza con
assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
b) applica la penalizzazione di 6 punti in classifica per il campionato in corso alla Salernitana
Calcio 1919 S.p.A.;
c) applica a carico di Giuseppe Postiglione la sanzione dell’inibizione per anni 5 a svolgere
ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società
Potenza Sport Club S.r.l. nell’ambito federale;
d) dispone, altresì, la preclusione di Giuseppe Postiglione alla permanenza in qualsiasi rango o
categoria della F.I.G.C.